Informazioni PROSSIMO CORSO 339.81.45.305

 

Adempimenti per la sicurezza sul lavoro

 

MACCHINE AGRICOLE: NUOVE MISURE PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE

 

Con il 2013 serve un riconoscimento specifico per l’utilizzo dei trattori

da parte di chi non ha un’esperienza pregressa documentata

 

 

 

 In attuazione dell’art. 73 comma 5 del decreto 81/2008

 

è stato sancito l’Accordo n.53 del 22/02/2012 (Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome) concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. L’accordo, pubblicato sulla GU del 12 marzo 2012, stabilisce anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In linea con l’accordo entrato in vigore il 26/01/2012 per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, anche questo individua precise condizioni per il riconoscimento della formazione pregressa svolta prima dell’entrata in vigore dell’accordo. Attrezzature ed utenti interessati Le attrezzature per le quali è richiesta la specifica abilitazione adoperate anche in agricoltura sono: carrelli elevatori, piattaforme di lavoro, trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, oltre a gru caricatrici idrauliche, gru a torre e pompe calcestruzzo. Il possesso dell'abilitazione per la conduzione dei trattori si estende anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per effettuare lavori agricoli. Devono sostenere i percorsi formativi tutti coloro che utilizzano le suddette attrezzature, dai salariati ai lavoratori autonomi agricoli ivi inclusi i coltivatori diretti, componenti di imprese familiari e soci di società semplici. Percorso formativo, validità dell’abilitazione ed aggiornamento I corsi di formazione, che possono essere tenuti da soggetti formatori riconosciuti, sono strutturati in moduli teorici, giuridico-normativo e pratici con verifiche intermedie e finali. Ad esempio per i trattori è previsto un modulo giuridico-normativo di un’ora, un modulo teorico- tecnico di 2 ore ed un modulo di pratica di 5 ore.

La durata dei vari contenuti è definita negli allegati dell’accordo e riassunta nella tabella. Al termine dei due moduli, tecnico-giuridico e pratico, inframmezzati da una verifica intermedia (con questionario a risposta multipla), avrà luogo una prova pratica di verifica finale il cui superamento, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell'attestato di abilitazione. L’accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio, previa partecipazione a un corso di aggiornamento di 4 ore minime di cui almeno 3 di esercitazioni pratiche. Riconoscimento formazione pregressa ed esperienza documentata. L’accordo entra in vigore il 12 marzo 2013, a tale data sono riconosciuti i corsi già effettuati purché documentati e della medesima durata, originaria o per integrazione, di quelli previsti dall’accordo. I relativi attestati di abilitazione hanno validità quinquennale a decorrere dalla verifica finale o dall’integrazione effettuata. Sempre per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (12/03/2017). Tale agevolazione non è prevista per gli altri lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell'Accordo (12/03/2013) sono incaricati dell'uso delle attrezzature in questione, devono effettuare i corsi previsti entro 24 mesi dalla suddetta data (ovvero entro il 12/03/2015).

Aspetti critici: obblighi del datore

L'accordo prevede che la partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. Per cui la sua l'applicazione è di competenza esclusiva del datore di lavoro nonostante la normativa abbia previsto un'abilitazione all'uso. L'accordo specifica, oltre a ciò, che la formazione finalizzata all'abilitazione per l'uso delle attrezzature, non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro. Tale decreto già prevede specifici corsi obbligatori (art.37) diretti a tutti i lavoratori di formazione di base (12 ore) e di aggiornamento (6 ore). Inoltre qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. Il datore di lavoro deve provvedere che i lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati (artt. 71 e 73). Con tale impostazione, si rischia di dover far ripetere ai lavoratori più volte la stessa formazione e lo stesso addestramento. Si prevede che nei prossimi anni, fra lavoratori autonomi, coadiuvanti familiari e dipendenti, più di 700.000 operatori debbano partecipare a corsi di formazione base ed aggiornamento, non sembra il modo ideale di attuare la “semplificazione” a carico dei datori di lavoro.

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